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Parrucchieri, estetisti e tatuatori fuori dal RENTRI: cosa cambia davvero e cosa resta da fare

14/01/2026

Parrucchieri, estetisti e tatuatori fuori dal RENTRI: cosa cambia davvero e cosa resta da fare

Per molte micro-attività del benessere la parola “RENTRI” era diventata sinonimo di un adempimento digitale in più, con il timore concreto di inciampare in procedure sproporzionate rispetto ai volumi di rifiuti prodotti. Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) il perimetro degli obbligati viene ridisegnato: il legislatore interviene sull’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, sostituendo il comma 3-bis e introducendo esplicitamente nuove esclusioni dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Tra i soggetti esclusi rientrano, in particolare, le attività riconducibili ai codici ATECO 96.02.01 (barbieri e parrucchieri), 96.02.02 (istituti di bellezza), 96.02.03 (manicure e pedicure) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing), quando producono rifiuti pericolosi, compresi quelli identificati dal codice EER 18.01.03* (taglienti a rischio infettivo: aghi, siringhe, oggetti taglienti usati).

Una semplificazione “mirata”: meno burocrazia, stessa responsabilità

L’esclusione dall’iscrizione al RENTRI va letta per quello che è: una semplificazione amministrativa che alleggerisce un onere digitale, non un condono operativo. Restano intatti gli obblighi di corretta gestione dei rifiuti, soprattutto quando si parla di materiali potenzialmente contaminati o taglienti. Le associazioni di categoria sottolineano che le imprese devono continuare a conferire i rifiuti pericolosi a soggetti autorizzati e a utilizzare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), conservandolo per i controlli.

In pratica, il messaggio è semplice: meno piattaforme da presidiare, più attenzione a ciò che esce davvero dal laboratorio o dal centro, perché la tracciabilità “di fatto” passa ancora dai documenti e dai rapporti con gli operatori autorizzati.

Cosa fare subito: cancellazioni, FIR e scadenze da tenere d’occhio

C’è un punto operativo che interessa chi, prudenzialmente, si era già iscritto: i soggetti ora esclusi, se risultano già registrati, devono presentare istanza di cancellazione nell’area operatori; in mancanza, l’iscrizione viene considerata volontaria.

Sul fronte formulari, diverse note tecniche richiamano l’arrivo del nuovo modello di FIR in versione digitale con avvio fissato a metà febbraio 2026, mentre fino a quel momento restano valide le modalità in uso, con passaggi di vidimazione e gestione che transitano dal portale. L’esclusione dal RENTRI, dunque, non coincide con un “ritorno alla carta” in senso pieno: significa piuttosto che, per queste categorie, non si apre l’obbligo di iscrizione e di gestione del registro elettronico, ma resta il dovere di documentare correttamente i conferimenti.

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Annalisa Biasi

Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to